Superbonus 110%: Beneficiari - Documenti e Sanzioni
In questa terza pillola dedicata al Superbonus 110% parliamo di chi può beneficiarne, dei documenti necessari e delle sanzioni in cui si incorre per violazione dei termini normativi.
BENEFICIARI dell'agevolazione
- Condomìni
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
(pur con alcuni limiti) Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. - Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- ONLUS di cui all’art. 10 del d.lgs. 460/1997; organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 266/1991; Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 383/2000.
- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del d.lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Soggetti esclusi:
Risultano esclusi i contribuenti che possiedono redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva (forfettari) oppure soggetti incapienti, per i quali l’imposta lorda non è dovuta (soggetti no tax area) o è assorbita da altre detrazioni. Costoro possono tuttavia chiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura, pari alla detrazione. Esclusi anche non residenti che non possiedano redditi imponibili, così come gli organismi di investimento collettivo del Risparmio (Oicr). Sono escluse anche le spese sostenute per la propria attività imprenditoriale, mentre potranno legittimamente fruire del bonus, pur essendo liberi professionisti o imprenditori, coloro che abbiano effettuato interventi su proprietà che si situano al di fuori della propria impresa (sono ammesse per la propria personale abitazione ma non per uffici o laboratori). Restano del tutto esclusi (anche dalla cessione del credito) soggetti che non possiedono alcuna tipologia di reddito imponibile, come residenti all’estero che detengono unità immobiliari in Italia non in proprietà ma in contratto di locazione in comodato.
Chiarimenti e casi particolari:
• Rientrano tra i beneficiari anche i familiari conviventi e il convivente di fatto del possessore
e/o detentore dell’immobile;
• il proprietario e/o comproprietari dell’edificio interamente posseduto, composto da più unità distintamente accatastate con relative parti comuni, non rientra nell’ambito di applicazione di quanto disposto per le parti comuni condominiali;
• in caso di interventi effettuati tramite contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore ed è commisurata al costo sostenuto dal concedente.
• Rientrano tra i possibili beneficiari della nuova detrazione in esame anche i familiari del possessore e/o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado), nonché il convivente di fatto, sempre che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi.
Le esclusioni:
È escluso il bonus in presenza di abusi edilizi. Le detrazioni possono essere richieste anche per gli immobili con abusi sanabili e tollerabili:
• in presenza della domanda di condono;
• in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio lavori e la tipologia dei lavori agevolabili.
In merito alla presenza di opere edilizie difformi si palesano le seguenti diverse situazioni:
• la realizzazione delle opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, non può essere considerata motivo di decadenza delle agevolazioni fiscali, purché il richiedente si sia attivato con la sanatoria.
• la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comportano, invece, la decadenza dei benefici fiscali in quanto opere non sanabili (circ. 57/E/1998 § 7).
I DOCUMENTI necessari
Indichiamo di seguito, pur in forma schematica, i documenti necessari per la pratica.
In caso di interventi con detrazione 110% occorrono tutti i seguenti documenti:
1. Il beneficiario del credito d’imposta deve richiedere il visto di conformità sui dati della documentazione che attesti i presupposti della detrazione 110%. Il visto è rilasciato da soggetti autorizzati (commercialisti consulenti
del lavoro, Caf, ecc.).
2. i dati relativi all’opzione devono essere comunicati in via telematica, anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità.
Per Ecobonus 110% è necessaria l’asseverazione, da parte di tecnici abilitati che attesti:
• il rispetto dei requisiti previsti;
• la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione viene altresì trasmessa per via telematica all’ENEA.
Per Sismabonus 110% è necessaria l’asseverazione obbligatoria da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori ecc. che dovranno attestare:
• l’efficacia degli interventi rispetto alla riduzione del rischio sismico;
• la congruità delle spese sostenute.
I professionisti portano la responsabilità delle loro asseverazioni e pertanto dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale non inferiore a 500 mila euro.
LE SANZIONI
Le sanzioni per chi in maniera indebita abbia fatto richiesta o commesso irregolarità nella gestione della pratica.
1. Detrazione indebita
Nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione dell’imposta, l’agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio degli interessi e di sanzioni, di cui all’art. 13 del dlgs. 471/1997
2. Visto di conformità infedele
Si rende applicabile la sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dell’art. 39 del dlgs. 241/1997 con possibile inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità in caso di recidiva.
3. Attestazione mendace
Si rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
4. Sanzioni penali
Nel caso in cui l’asseverazione abbia contenuto mendace si configura il reato di cui all’art. 483 codice penale con la conseguente punibilità con la reclusione fino a due anni. Mentre se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.